Esistono casi specifici in cui la NASPI è compatibile con il lavoro: quando puoi percepirla nonostante altri redditi.
La NASPI, acronimo di ‘Nuova assicurazione sociale per l’impiego’ è da sempre un supporto economico essenziale per tutti coloro che hanno perso il lavoro di tipo subordinato contro la loro volontà.
Come sappiamo, tale sussidio viene calcolato in base ai mesi e lo stipendio percepito prima del licenziamento; ha una durata e tende a ridursi man mano che passano i mesi, o quando il soggetto trova una nuova occupazione. Proprio in merito a quest’ultimo punto, è bene chiarire cosa si intende per ‘nuova occupazione’ e con quali criteri l’INPS ritiene che il sussidio deve essere sospeso o mantenuto.
In primo luogo, quando si parla di occupazione è bene fare una certa distinzione, poiché il soggetto che percepisce la NASPI potrebbe aver scelto di aprire una P.Iva o perseguire un percorso differente rispetto al settore in cui lavorava prima della cessazione del contratto.
Partiamo da un principio molto semplice: la NASPI è una formula volta sostenere il disoccupato, anche qualora questo lavorasse, ma senza percepire un’entrata sufficiente a sostenersi. Nel dettaglio, chi percepisce il sussidio può svolgere lavori occasionali o avviare una partita IVA, a patto che i redditi siano entro certi limiti.
Per il lavoro occasionale, è importante che il reddito non superi i 5.000€ all’anno per mantenere la disoccupazione. Anche con l’apertura di una partita IVA, è possibile continuare a percepire la NASPI se il reddito annuo presunto non supera i 4.800€. Discorso leggermente diverso nel caso di lavoratori assunti part-time. Anche chi firma questo tipo di contratto può continuare a percepire l’assegno, purché il suo reddito annuo non superi gli 8.145€. In quest’ultimo caso la NASPI viene ridotta in proporzione al reddito che si percepisce.
Inoltre, è bene specificare che NASPI e redditi da borse di studio, stage e tirocini professionali possono coesistere senza problemi. Le borse di studio o i compensi ricevuti per stage e tirocini, infatti, non comportano l’obbligo di comunicazione all’INPS e sono cumulabili con l’indennità di disoccupazione. Per legge, non si tratta di un vero lavoro subordinato, poiché mancano elementi fondamentali come un orario fisso o permessi maturati.
Per chi riceve borse di studio o assegni di ricerca, invece, il discorso cambia leggermente. In questi casi, la NASPI può essere ridotta. Per poterla mantenere è appunto fondamentale che i compensi derivanti da queste attività non superino gli 8.000 € annui. Nel caso in cui il limite venisse rispettato, la disoccupazione resta cumulabile, ma è essenziale comunicare il reddito all’INPS.
Lo stesso principio si applica a chi svolge attività sportiva dilettantistica, dove premi o compensi occasionali non inficiano il diritto alla NASPI. Anche qui, la comunicazione all’INPS non è obbligatoria, purché i redditi restino nei limiti previsti.
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